Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonchè la conferma di prenotazione che viene inviata dall'organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sè e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così
come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonchè, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori;
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un
contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 33 del Codice del Turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un
organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le
cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una
patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi
turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, nè qualificabile come “servizio turistico
integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati
di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta
elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della
prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti
con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o
un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da
parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando
tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente l'organizzatore e il
venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti
informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e
la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e,
se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le
caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i
servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del
gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e
indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili
prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) prima
dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi
approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste
dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio,
malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonchè del contratto di assicurazione per la
responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione
art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli
interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell'Unione Europea.
m)Il rimborso avviene sullo stesso mezzo utilizzato per la transazione iniziale
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al
viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte II, del Codice del
Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poichè soggetti a successiva
convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si
precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile,
l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso
il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si
considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall'organizzatore.
6.6.I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza
e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sè durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto
a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i dati dei partecipanti
esattamente come riportati sui documenti personali d'identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al
venditore, neppure nell'eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7.1. All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione o gestione
pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall'organizzatore o dal venditore che viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita
del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'organizzatore nel proprio catalogo
o nella conferma di prenotazione ;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione
all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di
diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'operatore. Esso
potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del
trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui
servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti
al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole
da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di
calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo
complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore
ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione:
espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali
polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo
eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o
portuali.
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse
dal prezzo, purchè si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole,
anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e
riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di
modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o
superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del
pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le
conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonchè l'eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto
10.1.Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione)
previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede
rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da
parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In
base al pacchetto prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali
assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che
hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall'art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione del
prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del
contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di
pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative
adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinchè
l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non
sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a
quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del
prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel
contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi
a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo
di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sè altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende
cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione; d) vengano versate all'organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla
sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa
ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e
di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3.in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purchè la
richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà corrispondere
all'organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell'ipotesi
debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l'applicazione della tariffa aerea disponibile in tale
data).
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di
passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di
destinazione
13.2. Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia
di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio
( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni
14 e i minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d'ingresso e potranno
reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in
tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima della
richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai
Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o
da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli
organizzatori - online o cartacei – poichè essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non
informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon
padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonchè di munirsi di
documenti validi per l'espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore
deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno
l'obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto
di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso
non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonchè ai
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può pretendere dal
viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri
obblighi in questione nonchè dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonchè per l'esercizio del diritto di
surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali
difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15.1 Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti
dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati
dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore,
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di
un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se
l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purchè esse siano ragionevoli e
documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non
scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un
periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la
contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione
del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore
a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite
dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchè l'organizzatore abbia
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di
conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2.Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può
aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità
è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto
turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano
l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta
un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo
che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del
prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono
detrarsi gli uni dagli altri.
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle
circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle
autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o
reclami all'organizzatore.
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonchè quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l'apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l'emissione di polizze diverse da quelle proposte dall'organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con
i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie
che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in
Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta
del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore
nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonchè, se necessario, il pagamento del vitto e
dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al
viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di
tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio
turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.